Il nuovo D.L. n°34 del 19 Maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) istituisce Crediti d’Imposta riguardanti l’esecuzione di Opere volte all’Efficientamento Energetico degli Edifici.
Tra i più significativi:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’Edificio [Art. 119, Comma 1, Lettera a)];
- Interventi sulle parti comuni degli Edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione [Art. 119, Comma 1, Lettera b)];
- Interventi sugli Edifici Unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore, ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione [Art. 119, Comma 1, Lettera c)];
- Interventi per installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al Comma 1 [Art. 119, Comma 8];
Le Opere elencate nel Decreto Legge 34/2020 godono di Crediti d’Imposta pari al 110% e detraibili in 5 anni anziché nei “classici” 10.
Si estende inoltre anche alle Opere elencate in questo Decreto Legge la possibilità di convertire i Crediti d’Imposta in Sconto pari al corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (Art. 121).
Per quanto riguarda le Ristrutturazioni Edilizie “pure”, restano comunque valide molte delle Agevolazioni Fiscali già in vigore prima del sopraggiungere dell’Emergenza COVID-19.
In particolare, la Legge di Bilancio 2020 (L. n°160 del 27 Dicembre 2019) all’Art. 1, comma 175, lettera b), punto 1), con riferimento al D.L. n°63 del 4 Giugno 2013, Art. 16, Comma 1, stabilisce infatti la proroga fino al 31 Dicembre 2020 delle Agevolazioni Fiscali al 50% per spese documentate fino a un massimo di 96.000 Euro per ogni Unità Immobiliare, appunto relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia.
Si ricorda che su questi Interventi è anche prevista l’applicazione dell’I.V.A. ridotta al 10% su prestazioni di servizi, mentre sui beni (materiali edili e prodotti), l’I.V.A. al 10% viene invece applicata solo se i beni sono “ceduti nell’ambito del contratto d’appalto”.
Per maggiori approfondimenti, click sul seguente Link alla pagina web dell’Agenzia delle Entrate dedicata all’argomento.