COSA DICE IL NUOVO DECRETO “SALVA CASA”? IL PUNTO

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Come gli addetti ai lavori ben sanno, il nuovo D.L. 69/2024 detto “Salva Casa”, come convertito con modificazioni dalla Legge n°105 del 24 Luglio 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°175 del 27 Luglio 2024, è entrato in vigore ormai da qualche giorno – precisamente dal 28 Luglio 2024 – dopo aver percorso il consueto iter burocratico per l’approvazione alla Camera ed al Senato.

Ora che siamo quindi finalmente in possesso del testo definitivo, approfitto di questo spazio per fare il punto sulle modifiche che questo tanto atteso decreto ha apportato alla più importante Legge quadro in materia di Edilizia, ovvero il D.P.R. 380/2001.

Ulteriori dettagli potranno essere letti nella guida gratuita che metto a disposizione in fondo a questo articolo. In ogni caso, in sintesi, le modifiche più interessanti ed importanti che il nuovo D.L. 69/2024 “Salva Casa” ha portato al D.P.R. 380/2001 risultano le seguenti:

  • Modifiche all’Art. 2-bis – DEROGHE IN MATERIA DI LIMITI DI DISTANZA DAI FABBRICATI. Viene aggiunto il comma 1-quater, per agevolare il RECUPERO DEI SOTTOTETTI a fini abitativi;
  • Modifiche all’Art. 6 – ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA. Vengono aggiunte tra le opere di edilizia libera anche alcune tipologia di TENDE A PERGOLA e la parziale impermeabilizzazione di alcune tipologie di LOGGE o PORTICATI;
  • Modifiche all’Art. 23-ter – MUTAMENTO D’USO URBANISTICAMENTE RILEVANTE.
  • Modifiche all’Art. 24 – AGIBILITA’. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari, si ammette l’agibilità di locali con ALTEZZA MINIMA INTERNA INFERIORE A 2,70 METRI, FINO A 2,40 METRI (a determinate condizioni); si ammette altresì l’agibilità per ALLOGGI MONOSTANZA, con SUPERFICIE MINIMA (COMPRENSIVA DI SERVIZI) INFERIORE A 28 MQ. E FINO A 20 MQ. SE PER UNA PERSONA, e con SUPERFICIE MINIMA (COMPRENSIVA DI SERVIZI) INFERIORE A 38 MQ. E FINO A 28 MQ. SE PER DUE PERSONE (sempre a determinate condizioni);
  • Modifiche all’Art. 34-bis – TOLLERANZE COSTRUTTIVE. Si inserisce la TOLLERANZA DEL 6% DELLE MISURE PREVISTE NEL TITOLO ABILITATIVO, per Unità Immobiliare con SUPERFICIE UTILE INFERIORE AI 60 MQ.
  • Inserimento del NUOVO ARTICOLO 34-TER – CASI PARTICOLARI DI INTERVENTI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITA’ DAL TITOLO.
  • Inserimento del NUOVO ARTICOLO 36-BIS – ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ NELLE IPOTESI DI PARZIALI DIFFORMITA’ E DI VARIAZIONI ESSENZIALI.

Potrete comunque leggere più nel dettaglio le tante ed ulteriori novità introdotte dal D.L. 69/2024 “Salva Casa” nella seguente Guida Gratuita – scaricabile al link qui sotto – che ho redatto con l’idea di fare un po’il punto della situazione ad approvazione avvenuta.

Se avete opinioni o suggerimenti in merito al D.L. 69/2024 “Salva Casa”, fatemelo sapere commentando l’articolo.

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INTERVISTA SU RADIONEWS24 – PROGRAMMA #LIVESOCIAL

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Il 18 Giugno scorso ho avuto il piacere di essere ospite per una breve intervista radiofonica presso la trasmissione #LIVESOCIAL – INTERVISTE E STORIE, in onda su RADIONEWS24.

Di seguito il testo dell’intervista, adattato ai fini di una più facile lettura.


Speaker – Di nuovo in onda cari amici di #LiveSocial, sempre qui su RadioNews24. Oggi andiamo a salutare un Geometra, Alessandro Fortugno qui in collegamento telefonico.

Geom. Alessandro Fortugno – Buonasera a tutti.

S. – Raccontaci un po’la tua professione, la tua figura professionale…tu sei un Geometra.

A.F. – Sì, diciamo che la mia figura professionale si occupa di diversi aspetti relativi alla gestione della Proprietà Privata, come Progettazione Architettonica, Rilievi Topografici, Stime ed altro. La mia è una figura piuttosto trasversale, quindi si interessa di tante materie.

S. – Certo, infatti noi con te volevamo parlare un po’di Successioni, Ristrutturazioni e Progettazione.

A.F. – Infatti questi sono alcuni dei campi in cui ci muoviamo come Professionisti. Chiaramente c’è chi è più specializzato in un determinato ambito, però più o meno tutti ci occupiamo di queste cose.

S. – Ci vuoi spiegare un po’le Successioni e poi le Ristrutturazioni.

A.F. – Per quanto riguarda le Successioni, si tratta di un argomento piuttosto vasto, con diversi aspetti da considerare per completare l’iter in modo corretto. E’ necessaria sempre una certa accortezza nei riguardi di chi poi andrà ad acquisire l’eredità delle persone scomparse. Bisogna agire con molta attenzione.

S. – …e si ha una Successione quando un immobile passa ad un’altra persona…

A.F. – Sì, esatto. Non si tratta però sempre solo di immobili. Certe volte si tratta anche di capitali, di fondi, anche addirittura di aziende o di parti di esse. Diciamo in generale che qualunque cosa abbia un valore può essere passata in Successione.

S. – Invece per quanto riguarda le Ristrutturazioni: nelle situazioni in cui si ha un immobile da ristrutturare, come si inizia il percorso?

A.F. – Diciamo che in questo ambito a livello locale le norme variano spesso, mentre solo a livello nazionale c’è un certo indirizzo univoco. In termini pratici, una ristrutturazione presuppone comunque sempre un sopralluogo e anche un rilievo dell’immobile, per andare ad analizzare bene la struttura su cui poi si dovrà intervenire. Quindi il Professionista, insieme con l’utente finale, andrà a ragionare sulle possibili soluzioni, per individuare quella che soddisfi le esigenze del Cliente, rispettando in ogni caso la Normativa specifica.

S. – Alessandro, ti ringrazio. Siamo in chiusura. Prima di lasciarci vuoi darci qualche tuo riferimento?

A.F. – Ho un sito internet: www.studiotecnicofortugno.it, e poi ad esempio anche una pagina Facebook, “Studio Tecnico Geom. Alessandro Fortugno”, che è molto facile da trovare.

S. – Alessandro, ti ringrazio e ti auguro buon proseguimento.

A.F. – Grazie a Voi.

“DECRETO RILANCIO” ED EFFICIENZA ENERGETICA

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Il nuovo D.L. n°34 del 19 Maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) istituisce Crediti d’Imposta riguardanti l’esecuzione di Opere volte all’Efficientamento Energetico degli Edifici.

Tra i più significativi:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’Edificio [Art. 119, Comma 1, Lettera a)];
  • Interventi sulle parti comuni degli Edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione [Art. 119, Comma 1, Lettera b)];
  • Interventi sugli Edifici Unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore, ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione [Art. 119, Comma 1, Lettera c)];
  • Interventi per installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al Comma 1 [Art. 119, Comma 8];

Le Opere elencate nel Decreto Legge 34/2020 godono di Crediti d’Imposta pari al 110% e detraibili in 5 anni anziché nei “classici” 10.

Si estende inoltre anche alle Opere elencate in questo Decreto Legge la possibilità di convertire i Crediti d’Imposta in Sconto pari al corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (Art. 121).

Per quanto riguarda le Ristrutturazioni Edilizie “pure”, restano comunque valide molte delle Agevolazioni Fiscali già in vigore prima del sopraggiungere dell’Emergenza COVID-19.

In particolare, la Legge di Bilancio 2020 (L. n°160 del 27 Dicembre 2019) all’Art. 1, comma 175, lettera b), punto 1), con riferimento al D.L. n°63 del 4 Giugno 2013, Art. 16, Comma 1, stabilisce infatti la proroga fino al 31 Dicembre 2020 delle Agevolazioni Fiscali al 50% per spese documentate fino a un massimo di 96.000 Euro per ogni Unità Immobiliare, appunto relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia.

Si ricorda che su questi Interventi è anche prevista l’applicazione dell’I.V.A. ridotta al 10% su prestazioni di servizi, mentre sui beni (materiali edili e prodotti), l’I.V.A. al 10% viene invece applicata solo se i beni sono “ceduti nell’ambito del contratto d’appalto”.

Per maggiori approfondimenti, click sul seguente Link alla pagina web dell’Agenzia delle Entrate dedicata all’argomento.

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COME SI INVIA UNA SUCCESSIONE TELEMATICA

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Con l’avvento della nuova Dichiarazione di Successione Telematica, si presenta ora a molti il problema di capire quale sia la corretta procedura per l’Invio degli elaborati finali all’Agenzia delle Entrate.

In effetti il procedimento di invio non appare molto immediato, specialmente a chi lo esegue per la prima volta.

In questo articolo proveremo a descrivere i passaggi necessari.

Ovviamente la premessa fondamentale è avere già richiesto ed ottenuto presso l’Agenzia delle Entrate l’abilitazione ENTRATEL come Intermediari. Senza questa abilitazione e conseguentemente senza la propria Area Riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, non sarà possibile effettuare nessun invio telematico.

Alla luce di questo, una volta prodotto il file con estensione .suc grazie al software di compilazione scelto (e in questo caso il software gratuito rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, ovvero Successioni Online, si rivela uno strumento intuitivo ed efficace), per inviare una Successione Telematica è necessario prima controllarla e validarla, installando sul proprio PC il programma Desktop Telematico, sempre fornito dall’Agenzia.

Nell’applicativo Desktop Telematico si installeranno poi, selezionandoli all’interno del programma stesso, le tre applicazioni fondamentali alla verifica e validazione del documento .suc di Dichiarazione di Successione. Le tre applicazioni da scegliere aprendo la funzione INSTALLA SOFTWARE del Desktop Telematico sono le seguenti: ENTRATEL, FILE INTERNET e l’applicativo di Controllo Dichiarazioni di Successione, presente sotto la voce CONTROLLO ATTI DI REGISTRO, nella lista di applicazioni disponibili che apparirà a schermo.

Una volta scaricati questi tre elementi (il programma Desktop Telematico si riavvierà diverse volte per completare le procedure di installazione interne), entrando nell’applicativo ENTRATEL ora disponibile sulla scrivania virtuale, sarà necessario predisporre una cartella detta Ambiente di Lavoro, ed un’altra, detta Ambiente di Sicurezza.

Quest’ultima cartella, da creare preferibilmente su una Chiavetta USB, andrà a contenere i certificati di sicurezza scaricati dal web e necessari in poche parole a riconoscere l’abilitazione ENTRATEL dell’Utente, permettendogli così di validare la Documentazione prodotta ed inviarla, senza l’ulteriore apposizione della propria Firma Digitale.

ATTENZIONE 1: I percorsi dell’Ambiente di Lavoro e dell’Ambiente di Sicurezza non devono contenere, nel loro percorso completo, alcuno spazio vuoto. L’Utente dovrà quindi organizzarsi in questo modo, pena il mancato funzionamento dei vari applicativi. 

ATTENZIONE 2: Per quanto scritto in precedenza, prima di effettuare qualsiasi operazione è necessario tenere sempre connessa al computer la Chiavetta USB/Dispositivo Esterno con all’interno l’Ambiente di Sicurezza.

Una volta scaricati gli applicativi e creati i due Ambienti di Lavoro e di Sicurezza, si potrà finalmente procedere come segue:

  1. Aprire DESKTOP TELEMATICO, poi click su APPLICAZIONI, poi su ENTRATEL;
  2. Nella barra in alto, click su DOCUMENTI, poi click su CONTROLLA nel menù a tendina;
  3. Si apre una finestra in cui è possibile cercare nel computer il file (esempio: CODICEFISCALEDECUIUS_SUC13.suc) generato in precedenza al termine della procedura con il programma Successioni Online;
  4. Una volta trovato il suddetto file, click su APRI e seguire la procedura di CONTROLLO E CREAZIONE DEL FILE CONTENENTE I SOLI DOCUMENTI CONFORMI;
  5. Dopo aver controllato il file .suc ed aver creato il file CODICEFISCALEDECUIUS_SUC13_dcm, procedere, selezionando sempre sotto la voce DOCUMENTI della barra in alto, la voce AUTENTICA;
  6. Dopo aver selezionato il file CODICEFISCALEDECUIUS_SUC13_dcm nella cartella “Entratel\Documenti\Controllati” del proprio Ambiente di Lavoro, seguire la procedura di autenticazione del file. Al termine verrà creato, nella cartella “Entratel\Documenti\Da Inviare” il seguente file CODICEFISCALEDECUIUS_SUC13_dcm.cff – Il file appena creato è già autenticato. NON DEVE ESSERE QUINDI FIRMATO DIGITALMENTE.
  7. Questo file con estensione .cff NON VA INVIATO ATTRAVERSO IL DESKTOP TELEMATICO come si potrebbe pensare inzialmente, ma attraverso la propria AREA RISERVATA ONLINE di ENTRATEL
  8. Una volta entrati quindi nella propria AREA RISERVATA sul sito dell’Agenzia delle Entrate, selezionare a sinistra il link SERVIZI PER, poi click su INVIARE (nel menù a tendina) ed infine click sulla voce INVIO ALTRI DOCUMENTI presente in fondo alla schermata di invio dei file;
  9. AGGIORNAMENTO: Una volta entrati nella propria “nuova” AREA RISERVATA sul sito dell’Agenzia delle Entrate, selezionare nella barra in alto il link SERVIZI. Poi nella pagina che si aprirà, selezionare il menu a tendina in basso a destra, denominato SERVIZI DI UTILITY E VERIFICA.
  10. A questo punto cliccare sulla voce in elenco INVIO DOCUMENTI. Entreremo in una nuova pagina, dove come di consueto sarà necessario cliccare sul link alla voce INVIO ALTRI DOCUMENTI.
  11. Si aprirà un’ulteriore schermata di invio file, cioè quella APPOSITA PER LE SUCCESSIONI, dove sarà possibile inserire il file CODICEFISCALEDECUIUS_SUC13_dcm.cff ed INVIARLO.

A quel punto la Successione Telematica è stata inviata. Se non ci sono stati problemi, verranno rilasciate nei 15-20 giorni successivi all’invio della Dichiarazione una serie di ricevute, nel numero massimo di cinque (quattro se non si è voluto effettuare la Voltura Automatica contestualmente all’invio della Dichiarazione), tra cui, se richiesta in fase di compilazione, una Attestazione di Avvenuta Presentazione della Dichiarazione di Successione, che andrà a sostituire ciò che nelle vecchie Dichiarazioni Cartacee era il Modello 240 da presentare presso gli Istituti Bancari.

Tutte queste ricevute potranno essere visualizzate e scaricate sempre nella propria AREA RISERVATA ONLINE di ENTRATEL, cliccando sul pulsante SERVIZI nella barra in alto. Alla schermata successiva selezionare il menù a tendina in basso a destra denominato CONSULTAZIONI E RICERCA, quindi usare le funzioni RICERCA RICEVUTE e DOCUMENTI DA PRELEVARE. 

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COMUNICAZIONE ENEA PER LE DETRAZIONI FISCALI

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La Comunicazione ENEA per Detrazioni Fiscali è obbligatoria per Interventi di Ristrutturazione Edilizia che comportino opere finalizzate al Risparmio Energetico e/o utilizzo di Fonti Rinnovabili, e deve essere effettuata entro 90 giorni dalla Dichiarazione di Fine Lavori.

Ma quali sono le possibilità per usufruire delle Agevolazioni Fiscali in Edilizia? E per quali è effettivamente obbligatoria la Comunicazione ENEA?

Per ognuna l’Agenzia delle Entrate rilascia guide aggiornate periodicamente in base alla Politica Economica del Governo. Di seguito proviamo, senza la pretesa di essere esaustivi, data la complessità dell’argomento, a riassumere le principali Agevolazioni presenti al momento:

  • Detrazioni Fiscali per Ristrutturazioni Edilizie (comportanti Interventi di Risparmio Energetico e/o utilizzo di Fonti Rinnovabili) – rif. Art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e s.m.i. – Per spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2019 sono possibili detrazioni del 50% su una spesa massima di 96.000 Euro per U.I. – Dal 01/01/2020, salvo proroghe, si tornerà alla misura ordinaria del 36% su una spesa massima di 48.000 Euro per U.I. – Comunicazione ENEA Obbligatoria;
  • Detrazioni Fiscali per i soli Interventi di Risparmio Energetico (dette Ecobonus) – rif. Art. 1, commi da 344 a 347 della Legge 296/2006 e s.m.i. – Per spese sostenute entro il 31/12/2019 sono possibili detrazioni dal 50% al 65% – Possibilità di applicare l’I.V.A. al 10% – Comunicazione ENEA Obbligatoria;
  • Bonus Mobili e Grandi Elettrodomestici (applicabile solo nell’ambito di Ristrutturazioni Edilizie iniziate a partire dal 01/01/2018) – rif. Art. 16, comma 2 del D.L. 63/2013 e s.m.i. – Detraibile il 50% delle spese sostenute anche nel 2019 fino a 10.000 Euro – Comunicazione ENEA Obbligatoria;
  • Bonus Eliminazione Barriere Architettoniche (applicabile solo nell’ambito di Ristrutturazioni Edilizie) – rif. Art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e s.m.i. – Detraibile il 36% su una spesa massima di 48.000 Euro per U.I. dal 01/01/2018 – Detraibili il 50% delle spese sostenute fino a 96.000 Euro per U.I. dal 26/12/2012 al 31/12/2017 – Possibilità di applicare l’I.V.A. AL 4% – Nessuna Comunicazione ENEA;
  • Bonus Verde (per sistemazione a verde di aree scoperte, realizzazione coperture a verde, realizzazione giardini pensili, ecc.) – Detraibili il 36% delle spese fino a 5.000 Euro per U.I. sostenute nel 2019 – Nessuna Comunicazione ENEA;
  • Sisma Bonus (per adozione di misure antisismiche sugli edifici in Zona Sismica 1, 2 e 3) – rif. Art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e s.m.i. – Possibili detrazioni dal 50% all’85% delle spese sostenute fino a 96.000 Euro sostenute ogni anno per ogni U.I., nel periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2021 – Detrazione tanto più elevata quanto più viene ridotto il rischio sismico – Comunicazione ENEA Obbligatoria;

Le categorie appena elencate devono ovviamente ritenersi solo a scopo illustrativo. La materia delle detrazioni fiscali è infatti complessa e mutevole e comprende anche diverse agevolazioni per l’Acquisto della Prima Casa, quindi ogni caso va esaminato nel dettaglio prima di cominciare qualsiasi procedimento.

Vuoi usufruire anche tu delle Detrazioni Fiscali in Edilizia?

LA TRUFFA DELLE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE A 50 EURO

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Da molto tempo ormai, soprattutto (ma non solo) in materia di Certificazioni Energetiche, il Web è strapieno di Aziende e Studi Professionali che offrono in tutta Italia questo determinato servizio ai prezzi irrisori di 35, 40 o 50 € tutto incluso.

Nella maggioranza dei casi si tratta di truffe, che possono esporre sia il Professionista che redige l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), sia soprattutto il Cliente, a problemi di natura legale ed al pagamento di sanzioni amministrative.

Ma perchè una Certificazione Energetica a basso costo è quasi sempre una Truffa?

In primo luogo, è necessaria una considerazione importante. Come sappiamo tutti, nell’Internet si può trovare letteralmente di tutto.

Ormai le piattaforme virtuali non sono più solo ed esclusivamente luoghi dove cercare informazioni, ma sono diventate una sorta di “Mercato 2.0” dove possiamo acquistare oggetti e spesso anche servizi, superando così il classico percorso che ci portava ad uscire di casa, andare in Negozio (o nello Studio del Professionista) e toccare con mano la merce per saggiarne la qualità prima di acquistarla (nel caso del Professionista, ad esempio per valutarne la serietà, la correttezza e la preparazione, per discutere delle proprie esigenze e per confrontarsi “faccia a faccia” sui diversi aspetti di un problema).

Oggi compriamo prodotti che abbiamo visto solo per qualche secondo in fotografia senza valutarne la reale importanza.

Se il prezzo è basso e il servizio è più o meno quello che ci aspettiamo, allora d’accordo, l’affare è fatto.

Ed è così che nascono quelle truffe che fanno leva proprio sulla nostra scarsa attenzione ai dettagli.

Questo è il caso di chi ci propone ad esempio, Certificazioni Energetiche a prezzi stracciatissimi.

Poniamo ad esempio che io viva in Liguria. Ho bisogno di una Certificazione Energetica per il mio immobile. Trovo su Internet una Società o uno Studio Tecnico che fa Certificazioni a 50 € l’una su tutto il Territorio Nazionale, anche se magari ha la sua Sede per esempio a Bari, completamente agli antipodi del luogo in cui io risiedo. Lì sul momento sembra tutto molto allettante, è vero. Finalmente qualcuno che senza tante storie viene incontro al Consumatore! Le condizioni sono ottime. Spendo pochissimo, ho quello che voglio, e il Professionista non viene nemmeno in casa mia a fare il temuto Sopralluogo, perchè gli mando tutti i documenti io stesso via mail.

Risolvo tutto in modo molto rapido, solo con un breve scambio di mail su Internet. Non vedo nemmeno in faccia chi mi offre o chi mi eroga il servizio.

Ma attenzione!

Un Certificato APE senza Sopralluogo da parte del Tecnico Redattore è privo di qualsiasi validità.

Questo perchè il Certificatore è obbligato, in base al  D.M. 26 Giugno 2015“Linee Guida Nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici”, ad effettuare almeno un Sopralluogo presso l’immobile oggetto di Certificazione “al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.

E il rischio come si diceva, è doppio, esistendo sia per il Professionista che redige l’APE truffaldino, sia (ciò che è più importante) per il Cliente.

Il Professionista infatti rischia, ai sensi del Comma 3, Art.12 del D.L. 63/2013, una sanzione amministrativa compresa tra i 700 ed i 4200 €.

Il Cliente che allega un falso APE rischia di avere problemi nel trasferimento degli Immobili e può incorrere nel reato di truffa.

…come illustrato infatti anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n°16644 del 2017.

Se ci troviamo nella condizione di dover richiedere un’APE quindi, è sempre meglio rivolgersi a quel Professionista che possiamo vedere in faccia, con cui possiamo dialogare: un Professionista che venga da noi a fare il Sopralluogo dell’Immobile da Certificare e che svolga tutte le funzioni previste dalla Legge.

Certamente pagheremo qualcosa in più, ma avremo la sicurezza di non aver speso per una Certificazione falsa e soprattutto quella di esserci risparmiati eventuali problemi legali.

Hai bisogno anche tu di una Certificazione Energetica di sicura validità?

COME SI CALCOLA LA SUPERFICIE CATASTALE

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Capita spesso in ambito Catastale di doversi confrontare con il calcolo o la verifica della Superficie Catastale di un immobile.

Per quanto ad oggi l’attribuzione delle Rendite Catastali si basi molto più sul calcolo dei Vani che non delle Superfici, la Superficie Catastale rimane comunque un dato significativo, che andrà a comparire anche nelle Visure Catastali come parte integrante dei Dati di un Immobile.

Nella maggioranza dei casi, il calcolo di questo particolare tipo di superficie viene effettuato in automatico da programmi ministeriali come il DOCFA, sulla scorta dei dati metrici forniti dal Professionista e relativi ai diversi ambienti in cui è ripartito l’immobile (Vani Principali, Locali Accessori Diretti, Locali Accessori Indiretti, Dipendenze Esclusive e Pertinenze Scoperte Esclusive).

Poniamo però il caso in cui si voglia, a titolo di esempio, semplicemente verificare la correttezza del calcolo automatico effettuato dal computer.

La prima cosa da chiarire è: cos’è la Superficie Catastale? Essa infatti viene arrotondata al metro quadrato e si differenzia da altri tipi di stime metriche come ad esempio la Superficie Utile Netta e la Superficie Commerciale. Le sue modalità di calcolo sono ben definite dal D.P.R. 138 del 23 Marzo 1998, dove vengono elencate anche, all’interno dell’Allegato B, le nuove e diverse Categorie di Classificazione degli immobili (Gruppi R, P, T, V e Z), destinate queste a sostituire quelle del “vecchio” regolamento datato 1949 (Categorie A, B, C, D, E, F), anche se al momento il sistema classificativo di riferimento rimane ancora quello più “datato”. Per calcolare la Superficie Catastale, come vedremo, sarà comunque necessario verificare in quale dei nuovi Gruppi (generalmente R, P o T per le Destinazioni Ordinarie) andrà a ricadere il nostro immobile.

Una volta identificato il Gruppo di appartenenza, andremo quindi a calcolare la Superficie Catastale dell’immobile in base alle “regole” relative, elencate nell’Allegato C, sempre del D.P.R. 138/1998.

Proprio in questo Allegato sono descritte infatti le modalità per un corretto calcolo della Superficie Catastale, che ho riportato per comodità in un Documento scaricabile al seguente link.

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IL DOCFA NON STAMPA E NON ESPORTA: UNA SOLUZIONE

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Chiunque abbia mai operato con il DOCFA, l’applicativo “Documentazione Catasto Fabbricati” messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate insieme alla sua “branca tecnica” Sogei, avrà sicuramente prima o poi avuto a che fare con qualche tipo di problema che ne ha inibito magari temporaneamente la funzionalità ma che sicuramente ha ostacolato la buona riuscita di un lavoro.

Uno dei problemi più classici ed irritanti è il famoso (tra gli “Addetti ai Lavori”) Errore 163. Classico perchè è spesso associato alle ultime versioni di Windows, ed irritante perchè è il problema che si presenta proprio alla fine del procedimento, quando la nostra pratica è ormai pronta e deve solo essere stampata, o meglio esportata in formato PDF.

Proprio quando si clicca per avviare la stampa in PDF della documentazione DOCFA, esce infatti un messaggio di errore di questo genere:

file’C:\Docfa4 PNG\nzst00.\lbr\NZST00.int’

error code: 163, pc=27FD, call=1, seg=0

163 error message text not found

Si tratta appunto del classico Errore 163. Il DOCFA a questo punto non esporterà alcun tipo di documento, anzi si chiuderà improvvisamente lasciandovi con espressione interdetta a contemplare lo schermo.

Se anche a Voi è capitato o capita di incorrere in un simile contrattempo, potete provare a risolvere la situazione come l’ho risolta io. Ecco di seguito come mi sono comportato, premettendo che il mio PC è dotato di un Sistema Operativo con Windows 10 a 64 bit.

Inizialmente avevo chiamato l’Assistenza Tecnica, e dopo aver esposto il mio problema, mi era stato suggerito di scaricare ed installare dal sito ufficiale Microsoft l’applicativo Visual C++ 2010, che secondo loro avrebbe risolto la situazione.

Niente di più sbagliato, almeno nel mio caso. Avevo installato Visual C++ 2010 ma il mio problema con DOCFA persisteva. Errore 163 e chiusura del programma.

Mi ero poi accorto, peregrinando in lungo e in largo per Internet, che il problema era in realtà provocato da Java, la famosa piattaforma software su cui è basato il DOCFA insieme anche a diversi altri programmi rilasciati da Sogei.

Da quanto ero riuscito a capire, sembra che le versioni troppo “moderne” di Java non vadano bene al nostro DOCFA. Avrei dovuto quindi scaricarne una un po’più datata, cioè la versione jre-1_5_0_16-windows-i586-p.exe scaricabile da sito dell’Agenzia delle Entrate, precisamente a questo indirizzo:

 https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/javavm/jvm150_16

All’epoca dei fatti però (un paio di mesi prima della pubblicazione di questo articolo), cliccando sui link di download presenti nella pagina di cui sopra compariva sempre un messaggio di errore: il file che volevo scaricare non era presente.

In questo momento invece pare che lo abbiano rimesso al suo posto e che si possa scaricare tranquillamente.

Avevo ricominciato così a girovagare per Internet cercando questo famoso applicativo Java, fino a quando non lo avevo scaricato poi dal sito di Java stesso, proprietà della Oracle, trovandolo tra le decine di versioni pubblicate.

Una volta installata la piattaforma Java adatta, essa può poi “convivere” sul PC anche con le versioni più recenti. Bisogna solo ricordarsi, quando si effettuano gli aggiornamenti di Java, di non cancellare le versioni precedenti.

L’installazione di quella particolare versione di Java aveva fatto funzionare il DOCFA, che finalmente mi aveva stampato il PDF desiderato, permettendomi di concludere il mio incarico professionale.

A chi servisse e si trovasse nella mia stessa situazione, lascio di seguito un link diretto al portale Java Archive Downloads per il download dell’applicativo

Il portale Java Archive Downloads è diviso in categorie, e la versione Java che ci interessa, la jre-1_5_0_16-windows-i586-p.exe va cercata nella categoria Java SE Runtime Environment 5.0u16, alla prima voce Windows Offline Installation.

Prima di scaricare l’applicativo è obbligatorio accettare l’Accordo sull’Utilizzo della Licenza (è necessario spuntare quindi la voce “Accept License Agreenment”).

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DAL 1 GENNAIO 2019 OBBLIGO DI SUCCESSIONE ONLINE

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Dal 1 Gennaio 2019 la tradizionale Dichiarazione di Successione in forma cartacea va definitivamente in pensione, restando utilizzabile solo in pochi casi particolari quali:

  • Successioni aperte prima del 3 Ottobre 2006;
  • Dichiarazioni Integrative, Sostitutive o Modificative alle Prime Dichiarazioni già effettuate in formato cartaceo.

Per tutto il resto diviene obbligatorio utilizzare la nuova Dichiarazione di Successione Telematica, da compilarsi attraverso il software “Dichiarazione di Successione” sviluppato appositamente dall’Agenzia delle Entrate.
Tra le novità principali inserite nella procedura:

  • il calcolo automatico del Prospetto per le Imposte in Autoliquidazione;
  • la Domanda di Voltura integrata.

Per i Professionisti che agiscono in qualità di Intermediari per la propria Clientela, al fine della trasmissione di Dichiarazioni di Successione o della registrazione di Contratti di Locazione o Affitto diventa quindi necessaria l’adesione alla Piattaforma Servizi Telematici “Entratel” dell’Agenzia delle Entrate, che offre gli strumenti online necessari ad assolvere tali adempimenti.

Hai anche tu bisogno di una Dichiarazione di Successione?

MODELLO F24 PER SUCCESSIONI: COME SI COMPILA

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Durante la compilazione del materiale da associare a una Dichiarazione di Successione, può capitare di incontrare difficoltà ed incertezze in merito alla corretta redazione del Modello F24 relativo al pagamento dei Tributi per la Presentazione della Dichiarazione.

Per questo, dalla mia esperienza diretta ho deciso di realizzare una piccola guida, scaricabile al link qui di seguito.

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